Legge Ordinaria n. 1459 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1957)
Autorizzazione della spesa straordinaria, per l'esercizio finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000, per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata,  a  carico del bilancio del Ministero della marina
mercantile,   per   l'esercizio   finanziario   1956-57,   la   spesa
straordinaria di lire 300.000.000, per provvedere alla concessione:
    1) di contributi nelle spese occorrenti per:
      a)  la  costruzione  in cantieri nazionali di nuove navi per la
pesca,  destinate  alla  sostituzione  di  navi  esistenti  di scarso
rendimento  per  vetusta'  o  per  altre  cause,  che dovranno essere
demolite,  e  per  il  trasporto del pescato, purche' di stazza lorda
inferiore  a 10 tonnellate e con apparato motore di potenza inferiore
a 45 HP, la, costruzione di galleggianti per gli usi della pesca;
      b)   il  miglioramento  e  le  riparazioni  delle  navi  e  dei
galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato;
      c)  l'impianto  di  stabilimenti per la lavorazione del pesce e
dei sottoprodotti della pesca;
      d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di
altri attrezzi da pesca;
      e)   l'impianto   di   magazzini  per  la  conservazione  e  la
distribuzione  del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da
pesca;  di  officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi da
pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
      f)  la  (costruzione  e  sistemazione  di  peschiere e di altri
manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
      g)  l'acquisto  e  rinnovazione  di  reti, lampade con relativi
impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi,
cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;
      h)  gli  impianti  a  bordo  ed  a  terra di frigoriferi per la
conservazione  del  pescato  e gli impianti a terra per la produzione
del ghiaccio;
      i)  gli  impianti  di  carattere artigiano per la salagione del
pesce;
      l)  la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici
ricetrasmittenti,  ultrasonori  (ecometri)  ed ogni altro impianto ed
apparecchio  che  il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od
eliminare  il  logorio  o  la  perdita  degli  attrezzi  da pesca, di
incrementare  la  produzione  ittica e di tutelare la sicurezza della
vita umana in mare;
      m)  l'istituzione  ed il funzionamento di orfanotrofi per figli
di  pescatori,  di  case  di  riposo  per  pescatori inabili ed altri
istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;
      n)  le  campagne  esplorative  per la ricerca di nuovi campi di
pesca;
      o)  ogni  mezzo  di  propaganda  del consumo dei prodotti della
pesca;
      p)  ogni  altra  attivita'  ed iniziativa intesa ai fini di cui
alle precedenti lettere.
    2) di sussidi alle industrie italiane della, pesca esercitate con
equipaggi  e con navi nazionali, di stazza lorda non inferiore a 1000
tonnellate  e  che  operino  in  mari  lontani  dagli stretti, le cui
campagne di pesca abbiano una durata minima di sei mesi all'anno, con
una  percorrenza  minima di 30.000 miglia ogni anno per ciascuna nave
impiegata.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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