Legge Ordinaria n. 212 del 04/04/1956 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1956)
Norme per la disciplina della propaganda elettorale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'affissione  di  stampati, giornali murali od altri e di manifesti
di  propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano
alla  competizione  elettorale  con liste di candidati o, nel caso di
elezioni  a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei
partiti  o  dei  gruppi politici cui essi appartengono, e' effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a cio' destinati in ogni Comune.
  L'affissione  di  stampati,  giornali  murali od altri e manifesti,
inerenti  direttamente  o  indirettamente alla campagna elettorale, o
comunque  diretti  a  determinare  la  scelta elettorale, da parte di
chiunque  non  partecipi  alla  competizione  elettorale ai sensi del
comma precedente, e' consentita soltanto in appositi spazi, di numero
eguale  a  quelli  riservati ai partiti o gruppi politici o candidati
che  partecipino  alla  competizione  elettorale,  aventi le seguenti
misure:
    metri  2,00  di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a
10.000 abitanti;
    metri  2,00  di  altezza  per  metri 6,00 di base, nei Comuni con
popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
    metri  2,00  di  altezza  per  metri 8,00 di base, nei Comuni con
popolazione  superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi di Provincia.
  Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai
precedenti  commi  si  intendono compresi anche quelli che contengono
avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
  Sono  proibite  le  iscrizioni  murali  e quelle su fondi stradali,
rupi, argini, palizzate e recinzioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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