Legge Ordinaria n. 295 del 11/04/1956 (Pubblicata nella G.U. del 28 aprile 1956)
Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria della Università di Catania.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  personale  amministrativo,  tecnico  e subalterno organicamente
assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952,
n.  694,  a  posti  di ruolo previsti dallo statuto della Facolta' di
agraria  dell'Universita'  di  Catania,  approvato  con  decreto  del
Presidente della, Regione siciliana del 6 novembre 1951, n. 176-A, e'
inquadrato,  previo  giudizio  favorevole del competente Consiglio di
amministrazione   del   Ministero   della  pubblica  istruzione,  nei
corrispondenti ruoli statali.
  Detto  inquadramento  si effettuera' con l'osservanza delle norme e
modalita'  stabilite  per  la  prima  attuazione della legge 6 luglio
1940,  n.  1038,  e  del  decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,
ratificato   con   legge  24  giugno  1950,  n.  465,  relativi  alla
statizzazione  del personale universitario di segreteria, assistente,
tecnico  e  subalterno,  e  subordinatamente al possesso da parte del
personale  da  inquadrare dei requisiti richiesti per la applicazione
delle sopra citate disposizioni di legge.
  L'inquadramento, che sara' contenuto nei limiti del contingente dei
posti, stabilito con la legge 13 giugno 1952, n. 694, ed ogni effetto
dell'inquadramento  stesso  sono  riferiti  alla  data  di entrata in
vigore  di  detta  Agli  effetti  della  collocazione  nel  ruolo, il
personale  amministrativo  di  cui  innanzi  dovra' occupare l'ultimo
posto nel grado iniziale del relativo gruppo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 aprile 1956

                               GRONCHI

                                               SEGNI - ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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