Legge Ordinaria n. 505 del 23/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1956)
Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti  non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneita' in
concorsi  a  cattedre  per  titoli  ed  esami non posteriori a quelli
banditi  con decreto Ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un
anno  nell'ultimo  quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole
di   istruzione  secondaria  o  abbiano  esercitato  la  funzione  di
assistente  universitario  ordinario, straordinario o incaricato sono
collocati,  a domanda, nel ruolo dei professori straordinari relativo
all'insegnamento  cui  l'idoneita'  posseduta si riferisce, sino alla
concorrenza,  per  ciascuna  materia  o gruppo di materie, del numero
delle  cattedre  di  cui  all'annessa  tabella  e  di  quelle  che si
renderanno  disponibili  per effetto del secondo comma del successivo
art. 3 e dell'art. 6.
  Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma
della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre
per  titoli  ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta
per  essere  dichiarati  vincitori, ma non siano stati compresi nella
relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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