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Legge Ordinaria n. 68 del 20/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1956)
Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  alle  disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 18
del  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri
che hanno raggiunto la stabilita' e che erano in servizio di ruolo in
data anteriore all'entrata in vigore del suddetto regio decreto, sono
collocati  in  riposo quando, oltre i 65 anni di eta', hanno compiuto
anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in
ogni  caso  il  collocamento  a  riposo al compimento del 70° anno di
eta', qualunque sia la durata del servizio prestato.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956

                               GRONCHI

                                            SEGNI - TAMBRONI - MEDICI

                                            Visto,  il Guardasigilli:
MORO
 

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