Legge Ordinaria n. 702 del 25/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1956)
Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Comuni,  ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della
legge  24  aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952,
n.  703,  il  contributo  alle  spese  di  funzionamento degli uffici
giudiziari,  possono  essere  autorizzati ad erogare direttamente o a
cedere   ad   enti  finanziatori  parte  del  contributo  stesso  per
costruzioni,  ricostruzioni,  sopraelevazioni, ampliamenti o restauri
di edifici giudiziari.
 

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