Legge Ordinaria n. 836 del 25/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1956)
Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti in servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui
alla  legge  9  aprile  1953, n. 305, gia' collocato o da collocare a
riposo,  che abbia compiuto quattordici anni, sei mesi e un giorno di
servizio, e' concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianita'
fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del
diritto a pensione.
  La  riversibilita' delle pensioni al predetto personale e' regolata
dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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