Legge Ordinaria n. 859 del 25/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1956)
Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti
a  favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento e'
sostituito dal seguente:
  "La  presente  legge  avra' effetto per dieci esercizi finanziari a
partire dall'esercizio 1954-55.
  "Per   far   fronte   all'onere  derivante  dalla  concessione  del
contributi  ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la
spesa  di lire 74.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione
del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal
1954-55 al 1963-64, secondo la ripartizione seguente:
    lire 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55;
    lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56;
    lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57;
    lire 9.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;
    lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1958-59;
    lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1959-60;
    lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61;
    lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62;
    lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63;
    lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64.
  "Gli  impegni  assunti  in  forza  della  presente  legge  verranno
ripartiti  e  contenuti  in  misura  non  eccedente l'ammontare delle
singole quote di autorizzazioni annuali di cui al precedente comma in
relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unita' ammesse ai
benefici.
  "Le  eventuali  somme  non  impegnate  nei  singoli  esercizi sulle
autorizzazioni  di  spesa  di cui al comma precedente potranno essere
utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di cui al primo
comma del presente articolo.
  "Per  i  lavori di riparazione, modificazione e trasformazione puo'
essere  utilizzata una somma non superiore a un decimo degli indicati
stanziamenti.
  "Con  appositi  articoli delle leggi di approvazione degli stati di
previsione  della  spesa  dei  Ministeri  della difesa e della marina
mercantile  per  gli  esercizi  suddetti  sara'  autorizzato  l'onere
concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui all'art. 25
del  regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella
legge 9 gennaio 1936, n. 147.
  "Per  l'esercizio  finanziario  1954-55  e' autorizzata la spesa di
lire  250.000.000 per l'applicazione dell'art. 2 della presente legge
e per gli apprestamenti difensivi di cui al comma precedente".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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