Legge Ordinaria n. 926 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1956)
Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  Le  disposizioni  della  legge  9 gennaio 1956, n. 26, sono esteso,
entro il limite massimo di una spesa complessiva di lire 250 milioni,
ai  formaggi  "grana",  "gorgonzola",  "provolone"  ed al "burro", di
produzione  1956,  anche  in  deroga al limite fissato per il "grana"
nell'art. 2 della legge stessa.
 

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