Legge Ordinaria n. 1126 del 09/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1957)
Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1  agosto  1957 l'art. 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1504, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  Ai  lavoratori  assicurati  obbligatoriamente  per la
tubercolosi,  assistiti  in  dipendenza  di assicurazione propria con
ricovero  in  luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle
indennita'  di  cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953,
n.  86,  spetta una indennita' giornaliera, di lire 300. L'indennita'
e'  maggiorata,  per  i  familiari  di  cui all'art. 2 della legge 28
febbraio  1953,  n.  86,  modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto
1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del
settore dell'industria.
  Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha
persone di famiglia a carico, l'indennita' giornaliera e' corrisposta
per  l'importo  di  lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di
lire   150,   unitamente   alle   maggiorazioni  indicate  nel  comma
precedente,  alla  persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito
dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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