Legge Ordinaria n. 1176 del 25/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1957)
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 ottobre 1956 gli assegni familiari per il settore
dell'agricoltura,  previsti  dalla  tabella B allegata al testo unico
delle  norme  sugli  assegni  familiari,  approvato  con  decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono aumentati di
lire  30  per  ciascun  figlio,  lire 15 per il coniuge e lire 10 per
ciascun  ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica
impiegatizia,  e  di  lire  21  per  ciascun  figlio e lire 23 per il
coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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