Legge Ordinaria n. 1178 del 03/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1957)
Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Consorzio  nazionale  per  il credito agrario di miglioramento,
costituito  ai  sensi  dell'art. 18 del regio decreto-legge 29 luglio
1927,  n.  1509,  convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio
1928,  n.  1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento
di  sue  obbligazioni  ventennali  rimborsabili  a decorrere dal nono
anno,  provvede  a  concedere  mutui della durata di anni venti, fino
alla  somma  di  lire  10  miliardi,  al  tasso del 3 per cento, agli
agricoltori  le  cui aziende siano state gravemente danneggiate negli
impianti  di  olivi  dalle  nevicate  e  gelate  dell'annata  agraria
1955-56.
  L'importo   del   mutuo   deve   essere   destinato  al  ripristino
dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli.
  Le  obbligazioni  di  cui al primo comma del presente articolo sono
assistite  dalla  garanzia statale per il rimborso del capitale e per
il pagamento degli interessi.
 

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