Legge Ordinaria n. 1215 del 03/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1957)
Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, e' sostituito dal
seguente:
  "L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda
di  Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi
dal  1952-53  al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo
economico  e  popolare da concedere in uso al dipendente personale in
attivita'  di  servizio,  nelle localita' ove le particolari esigenze
dei  nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e
questo  non abbia la possibilita' di procurarsi l'alloggio da privati
o enti edilizi.
  Per  le  finalita'  di  costruzione  di  cui  al  comma  precedente
l'Amministrazione  delle  poste e dei telegrafi e la Azienda di Stato
per  i  servizi  telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree
private.
  L'acquisto  degli  alloggi e' consentito entro il limite del 50 per
cento  degli  stanziamenti  a  condizione che gli stabili siano stati
costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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