Legge Ordinaria n. 222 del 28/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1957)
Proroga dei termini previsti dagli articoli n. 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e
27  della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per
la  presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7 della
legge 27 dicembre 1953, n. 968.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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