Legge Ordinaria n. 228 del 02/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1957)
Modifica al comma quinto dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  quinto comma dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n.
2041, e' sostituito dal seguente:
  "Tale  concessione e' subordinata al pagamento da parte dell'utente
dell'alloggio  di  un canone che, con decorrenza 1 luglio 1955, sara'
stabilito  dalle Intendenze di finanza su parere degli Uffici tecnici
erariali,  in  misura  non  inferiore al decimo dello stipendio o del
compenso goduto dal personale fruente dell'alloggio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1957

                               GRONCHI

                                           SEGNI - MORO - ANDREOTTI -
                                                               MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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