Legge Ordinaria n. 270 del 17/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1957)
Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme   restando  le  disposizioni  dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e degli articoli
5,  7  e  15  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956,  n.  4,  gli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che
alla  data di entrata in vigore della presente legge siano inquadrati
nei  ruoli  organici  o  nei ruoli aggiunti della carriera direttiva,
della  carriera  di  concetto  o  della  carriera  esecutiva, possono
altresi'  essere  promossi,  a  domanda,  in  soprannumero,  mediante
scrutinio  per  merito  comparativo, rispettivamente a consigliere di
prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata.
 

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