Legge Ordinaria n. 313 del 25/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1957)
Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  riconosciuto  utile ai fini della pensione il servizio militare
comunque  prestato  dai  sottufficiali e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri:
    a)  richiamati  o trattenuti precedentemente alla data del luglio
1940  che,  senza  aver  subito  interruzione  alcuna di servizio, si
trovavano  in  tale  posizione  alla, data di entrata in vigore della
legge  29  marzo 1951, n. 210, e furono successivamente congedati, in
applicazione  dell'art.  5  della  legge stessa, senza aver raggiunto
diritta a pensione;
    b)   richiamati   o   trattenuti  durante  la  guerra  1940-45  o
successivamente  per  esigenze  di ordine pubblico, che dal 10 giugno
1940  al  15  aprile  1951,  abbiano  prestato  almeno  sette anni di
servizio, anche in piu' periodi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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