Legge Ordinaria n. 799 del 12/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 10 settembre 1957)
Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n.
405,  relativi  agli  insegnamenti  per i quali l'ordinamento vigente
prevede  cattedre  di  ruolo  ordinario  o  che risultino occupati da
professori  i  quali,  superando l'esame di cui al successivo art. 3,
ottengano  di  essere  collocati  nel  ruolo transitorio ordinario di
educazione fisica, di lingua straniera nella Scuola media o di lingua
straniera   o  di  disegno  nella  Scuola  secondaria  di  avviamento
professionale.  Le  cattedre  degli  Istituti  tecnici femminili sono
considerate  corrispondenti  ai  posti  di ruolo speciale transitorio
esistenti  nelle  Scuole  di magistero professionale per la donna con
annesse  Scuole  professionali  femminili,  trasformate  nei predetti
Istituti  ai  sensi  della legge 8 luglio 1956, n. 782. Sono altresi'
soppressi  i  posti  di  ruolo  speciale  transitorio  relativi  agli
insegnamenti  che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella A
annessa  al  citato  decreto,  che  siano  o  si  rendano vacanti per
qualsiasi motivo.
  In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali e' prevista
la  cattedra  di  ruolo  organico,  soppressi ai sensi del precedente
comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.
 

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