Legge Ordinaria n. 174 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1958)
Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Agli  effetti  dell'applicazione  dell'imposta  di  soggiorno   gli
alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case
di salute sono classificati in  sei  categorie,  contrassegnate  come
segue: 
    categoria A alberghi di lusso; 
    categoria B alberghi di I categoria; 
    categoria C alberghi di II categoria e pensioni di 1ª categoria; 
    categoria D alberghi di III categoria e pensioni di 2ª categoria;
    categoria E alberghi di IV categoria e pensioni di 3ª categoria; 
    categoria F locande in genere. 
  L'imposta e' esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente
tariffa: 
 
categoria A.............................................. L. 200 
    " B.............................................. " 120 
    " C.............................................. " 80 
    " D.............................................. " 50 
    " E.............................................. " 20 
    " F.............................................. " 10 
 
  Coloro  che  siano  assoggettati  all'imposta  per  trenta   giorni
consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni. 
  Le ville, gli appartamenti,  le  camere  ammobiliate  e  gli  altri
alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da  coloro  che
vi dimorano l'imposta e' dovuta, per tutta la  durata  del  soggiorno
purche' non superi i 120 giorni' da quello dell'arrivo, nelle misure,
fisse individuali di lire 3000 per la 1ª categoria, di lire 2000  per
la 2ª, di lire 600 per la 3ª e di lire 200 per la 4ª Se la durata del
soggiorno nelle ville, negli appartamenti e nelle camere  ammobiliate
o negli alloggi, per i  quali  normalmente  l'imposta  e'  dovuta  in
misura fissa, e' inferiore a sette giorni, giusta la deroga  prevista
dall'art. 3, secondo comma, della legge 16 giugno 1939, n.  1111,  la
imposta si applica con le seguenti quote giornaliere: 
    categoria I lire 80; 
    categoria II lire 60; 
    categoria III lire 30; 
    categoria IV lire 10. 
  Tali quote giornaliere si applicano,  in  ogni  caso,  agli  ospiti
delle case per ferie, degli alberghi per la gioventu', dei  campeggi,
dei villaggi turistici e degli autostelli, per la durata  massima  di
giorni venti. 
  Le maggiorazioni stagionali, disposte per  particolari  esigenze  a
favore di determinate localita' secondo lo art.  6,  lettera  b)  del
regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, possono raggiungere  i
limiti di lire 40 per le quote giornaliere e di lire 400 per le quote
fisse. 
  La classificazione degli alberghi, pensioni  e  locande  e'  quella
risultante dagli elenchi approvati dal Commissariato per  il  turismo
in base alle disposizioni del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 
975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651,  e  modificato
con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729,  convertito  nella
legge 18 gennaio 1939, n. 382. 
  La classificazione degli altri esercizi non compresi negli  elenchi
suindicati, nonche' delle ville,  degli  appartamenti,  delle  camere
ammobiliate e degli altri alloggi in genere,- e' determinata,  tenuto
conto della loro importanza,  attrezzatura  e  ubicazione,  dall'Ente
provinciale per il turismo sentito il parere dell'Azienda autonoma di
cura, di  soggiorno  o  di  turismo  per  il  territorio  di  propria
competenza, con le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111. 
  Nel  caso  che  detti  alloggi  siano  situati  in  localita'   non
riconosciuta stazione di cura, di soggiorno o di turismo  o  che  sia
intervenuta dispensa dalla  costituzione  dell'Azienda  autonoma,  ai
sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile  1926,  n.  765,
convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, il parere  di  cui  al
precedente comma e' espresso dal Comune. 
  Il parere del Comune, espresso  dalla  Giunta  comunale,  e  quello
dell'Azienda autonoma debbono essere comunicati all'Ente  provinciale
per il turismo nel termine di  venti  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta. 
  Decorso tale  termine,  l'Ente  provinciale  per  il  turismo  puo'
procedere alla classificazione anche senza il richiesto parere. 
  Le case per ferie, gli alberghi per la gioventu' ed i campeggi sono
classificati fra gli alloggi di IV categoria. 
 

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