Legge Ordinaria n. 227 del 18/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1958)
Mantenimento del trattamento previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'assegno  personale mensile previsto dall'art. 4 del decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre  1954,  n.  869, compete ai personali delle Amministrazioni
dello  Stato  che del citato trattamento economico fruiscono anche se
essi  siano  comandati  o  trasferiti  presso altre l'Amministrazioni
dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1958

                               GRONCHI

                                                        ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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