Legge Ordinaria n. 240 del 18/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1958)
Trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della  legge  12  luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal
seguente:
  "Il Magistrato per il Po, con sede in Parma:
    1)  studia  e  predispone  il  piano generale per la sistemazione
idraulica del Po, compreso il suo delta, e dei suoi affluenti;
    2)  assume  tutti  i  compiti  spettanti  al  cessato  circolo di
ispezione  per  il  Po,  nonche'  quelli spettanti al Magistrato alle
acque  di  Venezia  e  ai  Provveditorati alle opere pubbliche aventi
competenza  nelle regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti,
per  le  opere  idrauliche,  classificate  e non classificate, per le
opere  di  bonifica  e di sistemazione dei bacini montani, per quelle
relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po
compreso  il  suo  delta, nonche' per ogni altra opera che, comunque,
possa  interessare  il  regime  idraulico del Po, del suo delta e dei
suoi affluenti;
    3) dirige il servizio di piena del Po e di tutti i corsi di acque
che interessano il suo bacino imbrifero;
    4)  promuove  e  coordina  l'attivita'  di tutti gli organi dello
Stato  e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere indicate
al precedente n. 2".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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