Legge Ordinaria n. 294 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nella  prima  attuazione  della  legge  21  ottobre  1957, n. 1080,
soppressiva  del  ruolo  degli ufficiali idraulici nella carriera del
personale  esecutivo  ed  istitutiva del ruolo analogo nella carriera
del  personale  di concetto, tutti i posti vacanti nella qualifica di
12  ufficiale  idraulico  del  nuovo  ruolo  possono essere conferiti
mediante  lo  scrutinio  di merito comparativo previsto dall'art. 370
del  testo  unico  10  gennaio 1957, n. 3, a prescindere dal rapporto
previsto  dallo stesso articolo ed indipendentemente dalle condizioni
di  cui  al  primo  comma  dell'art.  370 citato, agli impiegati che,
all'atto  dell'entrata in vigore della legge n. 1080, rivestivano nel
soppresso  ruolo  del  personale  esecutivo la qualifica di ufficiale
idraulico capo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958

                               GRONCHI

                                                ZOLI - MEDICI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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