Legge Ordinaria n. 305 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1958)
Estensione del beneficio previsto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani e alle vedove di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  beneficio  del termine di tre anni previsto nello art. 7, comma
primo,  della  legge  15  dicembre  1955,  n.  1440,  a  favore degli
insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati
o   legalmente   riconosciuti,   mutilati   e   invalidi  di  guerra,
combattenti,  reduci  e partigiani, perseguitati politici e razziali,
e' esteso agli insegnanti orfani di guerra e alle vedove di guerra.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958

                               GRONCHI

                                                 ZOLI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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