Legge Ordinaria n. 322 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell' accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

  la seguente legge:

                           Articolo unico

  In   favore   dei  lavoratori  iscritti  a  forme  obbligatorie  di
previdenza  sostitutive  della  assicurazione  per  l'invalidita', la
vecchiaia  e  i  superstiti  o ad altri trattamenti di previdenza che
abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere
provveduto,  quando  viene  a cessare il rapporto di lavoro che aveva
dato  luogo  alla  iscrizione  alle  suddette  forme o trattamenti di
previdenza  senza  il  diritto  a pensione, alla costituzione, per il
corrispondente  periodo  di  iscrizione, della posizione assicurativa
nell'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le
norme della predetta assicurazione.
  L'importo  di  tali  contributi  e'  portato  in detrazione, fino a
concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di
pensione spettante all'avente diritto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958

                               GRONCHI

                                                  ZOLI - GUI - MEDICI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: GONELLA
 

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