Legge Ordinaria n. 101 del 18/03/1959 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1959 n. 78)
Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il   Presidente  del  Comitato  dei  Ministri  per  il  Mezzogiorno
trasmette   ogni   anno  al  Parlamento,  entro  venti  giorni  dalla
presentazione della relazione generale sulla situazione economica del
Paese,  una  sua  relazione  sull'attivita'  di  coordinamento svolta
secondo il disposto dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e
dell'art.   10   della   legge  26  novembre  1955,  n.  1177,  sugli
investimenti  effettuati  in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle
Aziende  e  dagli  Enti  a  partecipazione statale, nelle zone di cui
all'art.  3  della  legge  10  agosto  1950,  n.  646,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed in via straordinaria dalla Cassa
per  il  Mezzogiorno  con  la  esposizione  altresi' del programma di
massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1959

                               GRONCHI

                                                                SEGNI

                                                                Visto
, il Guardasigilli: GONELLA
 

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