Legge Ordinaria n. 135 del 20/03/1959 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1959 n. 89)
Autorizzazione della spesa di lire 600.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   autorizzata   la  spesa  massima  di  lire  600.000.000  quale
contributo   alle   provvidenze   adottate  a  favore  del  personale
licenziato  dal  bacino  carbonifero  del  "Sulcis"  e concordate con
l'Alta Autorita' della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute al
paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse
al  Trattato  che  istituiva  la  Comunita'  Europea  del  Carbone  e
dell'Acciaio,  firmata  a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla
Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.
  La  concessione  delle  provvidenze  di  cui al precedente comma e'
limitata al personale licenziato successivamente al 1 dicembre 1957 e
che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalla legge 12
ottobre 1956, n. 1324.
  Entro  un  mese  dall'entrata in vigore della presente legge, sara'
provveduto  al  rimborso  alla  Societa'  mineraria carbonifera sarda
delle  somme  anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli
aventi diritto.
 

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