Legge Ordinaria n. 14 del 08/01/1959 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1959 n. 33)
Disposizioni in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo
contributo  per  il  settore  dell'industria  della Cassa unica degli
assegni   stessi,   nonche'  gli  assegni  familiari  e  il  relativo
contributo  per  la  gestione  dei  giornalisti professionisti aventi
rapporto  d'impiego  con  imprese  editoriali, sono determinati nelle
misure previste dalle tabelle A ed I annesse alla presente legge.
  Nulla  e'  innovato  alla  norma  di cui all'art. 10 della legge 13
marzo  1958,  n.  250,  agli  effetti  del computo del contributo nei
confronti dei pescatori.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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