Legge Ordinaria n. 361 del 28/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1959 n. 141)
Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1960  non  sono soggetti all'imposta
complementare  i  contribuenti  il  cui reddito complessivo, al lordo
della  quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di
famiglia, non ecceda le lire 720.000 annue.
  A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per
cento,  che  ai sensi dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477,
viene  operata  sui  redditi  di lavoro classificati in categoria C/2
corrisposti  ai  dipendenti  dello  Stato  ed alle altre categorie di
prestatori  di  lavoro,  trova  applicazione  per la parte di reddito
eccedente le lire 720.000 ragguagliata ad anno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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