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Legge Ordinaria n. 1178 del 11/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1960 n. 264)
Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Assistenti

  In  corrispondenza  delle  singole  cattedre  di  ruolo  presso  le
Accademie  di belle arti e delle singole cattedre di ruolo di materie
artistiche   presso  i  Licei  artistici  e'  previsto  un  posto  di
assistente di ruolo.
  Gli  assistenti  vengono  distribuiti  in  due  ruoli a seconda che
esplichino  la  loro  opera nelle Accademie di belle arti o nei Licei
artistici.  La rispettiva carriera e' fissata dalla annessa tabella A
ed il passaggio dalla I alla II classe di stipendio e' subordinato al
rapporto   favorevole   del   capo   dell'Istituto.  I  compensi  per
prestazioni  complementari attinenti alla funzione di assistente sono
fissati nell'annessa tabella B.
  Il personale di cui al presente articolo e' statale ad ogni effetto
di legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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