Legge Ordinaria n. 12 del 25/01/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1960 n. 29)
Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati ed
invalidi di guerra previsto dal regio decreto-legge 20 dicembre 1929,
n. 2163, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820, modificato dal
regio  decreto  -  legge  25  febbraio  1935, n. 114, dall'art. 1 del
decreto  legislativo  luogotenenziale  28  settembre  1945,  n.  645,
dall'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
24  luglio  1947,  n.  799,  e  dalla legge 18 aprile 1951, n. 295 e'
aumentato  da  lire  50  a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di
pensione  avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data
di pubblicazione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960

                               GRONCHI

                                                     SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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