Legge Ordinaria n. 1306 del 25/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1960 n. 279)
Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   connazionali  rimpatriati  dall'Egitto  in  conseguenza  degli
avvenimenti   ivi   verificatisi   nell'ottobre   1956  ed  a  quelli
temporaneamente  assenti dall'Egitto cui gli avvenimenti stessi hanno
reso  impossibile  il  ritorno,  nonche'  a  quelli rimpatriati dalla
Tunisia  dal  gennaio  1959, per la situazione determinatasi nei loro
confronti  a  seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati
in  vigore  in quel Paese e sempre che siano in possesso del relativo
attestato  rilasciato dalle autorita' consolari, sono estese tutte le
provvidenze  spettanti  ai profughi secondo le leggi 4 marzo 1952, n.
137, e successive.
  Tali  provvidenze  sono  estese  anche  ai connazionali rimpatriati
dalla   Tunisia   successivamente   alla   data   di  cessazione  del
protettorato  francese e prima della data del 1 gennaio 1959, purche'
in  possesso  di  una  attestazione del Ministero degli affari esteri
comprovante  che  essi sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia
per motivi di emergenza indipendenti dalla loro volonta'.
  Le  provvidenze  stesse sono, inoltre, estese ai connazionali, gia'
dipendenti,   dalla   soppressa   Amministrazione  internazionale  di
Tangeri,   i   quali   abbiano  dovuto  lasciare  quel  territorio  e
rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione
della  Amministrazione  Internazionale e sempre che siano in possesso
di  un  attestato,  comprovante  tale loro condizione, rilasciato dal
Ministero degli affari esteri.
 

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