Legge Ordinaria n. 1595 del 10/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1961 n. 3)
Integrazioni degli organici del personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  dipendenza di quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica  2  aprile 1960, n. 433, recante nuove norme in materia di
orari  e  turni  di  servizio  del  personale ferroviario, le tabelle
organiche  del  personale  delle  ferrovie dello Stato, stabilite con
decreto  del  Ministro per i trasporti 2 febbraio 1960, numero 4206 -
emanato  in  base  all'ultimo comma dello articolo 175 della legge 26
marzo  1958, n. 425, ed allo articolo 1 della legge 30 dicembre 1959,
n.  1202  -  sono  integrate  dei  contingenti di posti nelle singole
carriere  del  personale  dell'esercizio,  come  indicato nell'unita'
tabella.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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