Legge Ordinaria n. 1596 del 12/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1961 n. 3)
Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo e quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18
giugno  1936,  n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14
gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:
  "La  Commissione  e'  presieduta dall'ingegnere capo del competente
Ufficio del Genio civile. Di essa fanno parte:
    1) l'intendente di finanza;
    2) il capo dell'Ufficio tecnico erariale;
    3) il capo del Servizio idrografico competente;
    4) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
    5)  il  capo  dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della
Provincia;
    6)   due  rappresentanti  delle  Organizzazioni  dei  coltivatori
diretti  e due rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori,
da  nominare  dal  prefetto  della Provincia, su terne proposte dalle
rispettive Organizzazioni provinciali;
    7)  due  rappresentanti della Cooperazione agricola di lavoro, da
nominarsi  dal  prefetto  della  Provincia  su  terne  proposte dalle
Associazioni  nazionali  giuridicamente  riconosciute  del  movimento
cooperativo;
    8)  un  tecnico  specializzato  in pioppicoltura da nominarsi dal
Ministro per l'agricoltura e le foreste.
  I  membri  di cui ai numeri 6), 7) e 8) durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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