Legge Ordinaria n. 165 del 26/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1960 n. 67)
Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  3  del  testo  unico  delle  disposizioni,  concernenti gli
stipendi  e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto
31 dicembre 1928, n. 3458, quale risulta modificato dall'articolo
  unico  della  legge  18  aprile  1938,  n.  622,  e' sostituito dal
  seguente:
"Art. 3. - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali e'
fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.
  All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si
provvede  con  decreti  dei  comandanti  militari  territoriali o del
comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo
preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini
dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
30  giugno  1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di controllo
distaccati della Corte dei conti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 26 febbraio 1960

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - ANDREOTTI -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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