Legge Ordinaria n. 1726 del 22/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1961 n. 19)
Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito per talune spese del Ministero della pubblica istruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed
assistenziali  relativi  al personale insegnante e non insegnante non
di  ruolo degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e
magistrale,  degli  Istituti  di  istruzione  tecnica  non  dotati di
autonomia  amministrativa  e  delle  Scuole  e  corsi  di  avviamento
professionale, nonche' al personale insegnante delle Scuole popolari,
e  per  il  pagamento delle indennita' e compensi per gli esami nelle
Scuole e negli Istituti statali di istruzione secondaria sopra detti,
dovuti  ai  sensi  del  decreto  del  Capo provvisorio dello Stato 24
ottobre 1946, n. 381, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076,
della  legge 4 novembre 1950, n. 888, e della legge 10 marzo 1955, n.
95,  e'  data  facolta'  al  Ministero  della  pubblica istruzione di
provvedervi,  in  deroga  all'art.  56,  penultimo  comma,  del regio
decreto  18  novembre  1923, n. 2440, concernente disposizioni per la
amministrazione  del  patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato,  e  successive  modificazioni,  a mezzo aperture di credito di
importo, ciascuna, non superiore a 85 milioni di lire.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1960

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - TAVIANI

  Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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