Legge Ordinaria n. 1727 del 30/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1961 n. 19)
Istituzione di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per la pubblica istruzione e' autorizzato a istituire
corsi   di  formazione  professionale  preparatori  al  conseguimento
dell'abilitazione  all'insegnamento dell'educazione, fisica, ai quali
possono  essere  iscritti  gli  insegnanti non di ruolo di educazione
fisica,  che con l'anno scolastico 1957-58 abbiano maturato almeno un
triennio  di  anzianita'  come  incaricati  o  supplenti, conseguendo
qualifiche  non  inferiori  a  "valente"  o  a "senza demerito" e che
abbiano  riportato  almeno  tali  qualifiche  anche  per  il servizio
prestato successivamente all'anno scolastico anzidetto.
  L'ammissione  ai  corsi e' subordinata all'accertamento della piena
idoneita'  fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti dei
titoli  di  studio di cui all'art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n.
88;  costituiscono  titoli  di  studio  validi  anche  i  diplomi  di
abilitazione  magistrale  per  le  Scuole  di  grado preparatorio, di
magistero per la donna e di musica.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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