Legge Ordinaria n. 705 del 16/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 22 luglio 1960 n. 179)
Norme integrative delle disposizioni transitorie dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai  fini  del  computo  dell'anzianita'  di  servizio richiesto per
l'ammissione  agli  scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe
od  a  segretario  aggiunto,  e  qualifiche  equiparate,  nonche' per
l'ammissione  ai  concorsi  di  merito  distinto  ed  agli  esami  di
idoneita'  per  la  promozione  a  direttore  di  sezione  od a primo
segretario,   e   qualifiche   equiparate,   il   servizio   prestato
anteriormente  al  1  luglio  1956  nei  soppressi gruppi B e C dagli
impiegati  inquadrati  al  30  giugno  1956  nell'attuale carriera di
appartenenza,  o  inquadrati  dopo  tale  data  in seguito a concorsi
banditi anteriormente al 1 luglio 1956, e' valutato alle condizioni e
secondo  i  limiti  previsti  rispettivamente  dall'art.  2 del regio
decreto  2  maggio  1940, n. 367, e dall'art. 21 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Le  promozioni  a consigliere di 2ª classe od a segretario aggiunto
conferite  agli  impiegati  di cui al primo comma sono riportate, con
esclusione  delle  competenze  arretrate,  alla  data  di  compimento
dell'anzianita'  complessiva indicata nell'art. 1 del regio decreto 2
maggio 1940, n. 367, se piu' favorevole.
  Restano  fermi i limiti di servizio minimi stabiliti dagli articoli
201,  secondo  comma,  e  207,  terzo  comma,  del  testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 luglio 1960

                               GRONCHI

                                                   TAMBRONI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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