Legge Ordinaria n. 777 del 28/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1960 n. 194)
Modifiche di servizi di cancelleria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
  "L'art.  99  dell'ordinamento  del  personale  delle  cancellerie e
segreterie  giudiziarie,  approvato  con regio decreto-legge 8 maggio
1924, n. 715, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1963" .
  Al  primo  comma  dell'art.  6 della predetta legge, dopo la parola
"Tesoro" sono aggiunte le seguenti:
  "detratte  le  somme  eventualmente  corrisposte  ai dattilografi o
amanuensi   adibiti,   a  norma  dell'art.  99  dell'ordinamento  del
personale  delle  cancellerie  e segreterie giudiziarie, al lavoro di
copiatura risultante dal relativo registro i).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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