Legge Ordinaria n. 1143 del 22/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 8 novembre 1961 n. 276)
Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  174,  175,  183,  184, 191 e 192 dello statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
  Art.   174.   (Dotazione   organica  unica  per  le  qualifiche  di
segretario, segretario aggiunto e vice segretario).
  "I  posti  di  segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o
qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".
  Art. 175. (Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario). - "La
promozione a segretario aggiunto si consegne a ruolo aperto, mediante
scrutinio  per  merito  comparativo,  al  quale  sono  ammessi i vice
segretari  dello  stesso  ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica.
  La  promozione  a  segretario  si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio  per  merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari
aggiunti  dello  stesso  ruolo,  che  abbiano  compiuto  tre  anni di
effettivo servizio nella qualifica".
  Art.   183.   (Dotazione   organica  unica  per  le  qualifiche  di
archivista,   applicato   e   applicato  aggiunto).  -  "I  posti  di
archivista,  applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate,
sono resi cumulativi in un unico organico".
  Art. 184. (Promozioni ad applicato ed archivista). - "La promozione
ad  applicato  si  consegue  a  ruolo  aperto, mediante scrutinio per
merito  comparativo,  al  quale  sono  ammessi gli applicati aggiunti
dello  stesso  ruolo,  che  abbiano  compiuto  due  anni di effettivo
servizio nella qualifica.
  La  promozione  ad  archivista si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati
dello  stesso  ruolo  che  abbiano  compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica".
  Art.  191.  (Dotazione  unica  per  le  qualifiche di usciere capo,
usciere  ed  inserviente).  -  "I  posti  di usciere capo, usciere ed
inserviente,  o  qualifiche  equiparate,  sono  resi cumulativi in un
unico organico".
  Art.  192.  (Promozione  ad  usciere  e  ad  usciere  capo).  - "La
promozione  ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio
per  merito  assoluto,  al  quale  sono ammessi gli inservienti dello
stesso  ruolo,  che  abbiano  compiuto  un anno di effettivo servizio
nella qualifica.
  La  promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello
stesso  ruolo,  che  abbiano  compiuto tre anni di effettivo servizio
nella qualifica.
  Le  promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine
di   ruolo,   agli   impiegati  che,  in  possesso  della  prescritta
anzianita', abbiano dimostrato diligenza e buona condotta".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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