Legge Ordinaria n. 1267 del 14/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1961 n. 308)
Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I lavoratori disoccupati che, percependo un trattamento di pensione
durante  il  periodo  di applicazione dell'articolo 32, ultimo comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,
non  hanno  potuto  ottenere  l'indennita'  di disoccupazione perche'
decaduti  dal  diritto a termini dell'articolo 129, ultimo comma, del
regio  decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero dell'articolo 7,
primo  comma,  del  regolamento  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  24  ottobre 1955, n. 1323, e dell'articolo 1 della
legge  5 febbraio 1957, n. 18, o perche' durante il periodo predetto,
o  parte  di  esso, non furono iscritti all'ufficio di collocamento a
termini  dell'articolo  75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827  e  dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26  aprile  1957,  n.  818,  hanno facolta' di presentare domanda per
ottenere  tale  prestazione,  nella  misura  in vigore nel periodo al
quale  la  prestazione stessa e' riferita, entro centoventi giorni da
quello della entrata in vigore della presunta legge.
 

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