Legge Ordinaria n. 1292 del 24/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1961 n. 313)
Anticipazioni per le spese relative all'espletamento degli incarichi conferiti dal Ministero del commercio con l'estero all'Istituto nazionale per il commercio estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  per l'esecuzione dei
compiti  conferiti  di  volta  in volta all'Istituto nazionale per il
commercio  estero,  a  norma  del  decreto del Capo provvisorio dello
Stato  2  gennaio 1947, n. 8, e' autorizzato a concedere all'Istituto
medesimo  anticipazioni  d'importo  non  superiore  ai quattro quinti
della  spesa  preventivata,  entro  i  limiti  degli stanziamenti dei
relativi   capitoli   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero.
  Il  decreto  di  attribuzione  dell'incarico indica l'importo della
spesa  preventivata  e  fissa  il  termine  per  la presentazione del
relativo rendiconto.
  La   liquidazione  del  saldo  viene  effettuata  in  base  a  tale
rendiconto, da allegare al relativo titolo di spesa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 novembre 1961

                               GRONCHI

                                               FANFANI - MARTINELLI -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)