Legge Ordinaria n. 1295 del 08/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1961 n. 314)
Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contributi relativi a domande di riscatto presentate da iscritti
alla  Cassa  per  le  pensioni  ai  dipendenti degli Enti locali sono
calcolati  secondo  le norme vigenti anteriormente al 1 gennaio 1954,
quando sussistano le seguenti condizioni:
    a)   che  gli  iscritti  alla  detta  Cassa  non  abbiano  potuto
presentare domanda di riscatto in data anteriore al 1 gennaio 1954, a
causa  del ritardo con cui la loro iscrizione alla Cassa stessa venne
regolarizzata  da  parte  dell'Amministrazione  dell'Ente  dal  quale
dipendevano;
    b)  che  gli iscritti medesimi siano cessati dal servizio in data
anteriore  a  quella di entrata in vigore della presente legge, senza
aver raggiunto i limiti richiesti per il diritto alla pensione;
    c)   che  il  servizio  da  riscattare  sia  sufficiente  per  il
conseguimento del diritto alla pensione.
  Sono   ammessi   a   riscatto   solo   gli  anni  mancanti  per  il
raggiungimento  di  tale diritto, ad eccezione unicamente dei servizi
militari  che  possono essere riscattati anche per gli anni eccedenti
il  minimo  influente.  Per tali anni, pero', il riscatto si effettua
applicando  i  coefficienti  della  legge  11  aprile  1955, n. 379 e
successive modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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