Legge Ordinaria n. 1336 del 21/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1961 n. 322)
Istituzione del ruolo dei collocatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.
                     Dotazione organica e ruolo

  Il  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato a
fissare  decreti  gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di
ciascuna  circoscrizione  degli  Uffici  regionali del lavoro e della
massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.
  Per  il  funzionamento  delle  Sezioni  comunali e frazionali degli
Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione
e'  istituito  il  ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata
alla presente legge.
  Con  decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai
collocatori,  compatibilmente  con le distanze, puo' essere affidato,
per  esigenze  di  servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in
piu' sezioni sia comunali che frazionali.
  Al  servizio  del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di
provincia  e  delle  sezioni  zonali  puo' essere assegnato a domanda
degli  interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio
anche il personale del ruolo dei collocatori.
  Ai   collocatori   comunali,   oltre   alle   attribuzioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12
ultimo  comma,  della  legge  22  luglio  1961,  n.  628, puo' essere
affidato  con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza
sociale  l'espletamento  di  particolari  compiti  che, comunque, non
comportino  l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata
agli ispettori del lavoro,
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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