Legge Ordinaria n. 1375 del 01/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1962 n. 6)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino
per  il  miglioramento  delle comunicazioni stradali tra i due Paesi,
conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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