Legge Ordinaria n. 1527 del 21/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1962 n. 32)
Determinazione dei prezzi delle sanse.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Comitato  interministeriale  dei prezzi stabilisce annualmente,
entro  il  30  settembre,  i criteri per la determinazione dei prezzi
delle  sanse  vergini  di oliva, in base alle loro caratteristiche di
resa,  acidita'  e  umidita',  nonche' in base agli altri elementi di
valutazione ritenuti necessari.
  I  Comitati  provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi
minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.
  I  prezzi cosi' stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di
acquisto   delle  sanse  in  sostituzione  dei  prezzi  eventualmente
inferiori fissati dalle parti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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