Legge Ordinaria n. 212 del 05/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1961 n. 91)
Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della legge 27 marzo 1953, n. 259, e' sostituito dal
seguente:
  "I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la
denominazione  di  "assegni"  e  sono stabiliti nelle seguenti misure
annue:

Medaglia d'oro al valor militare. . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
Medaglia d'argento al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 8.750
Medaglia di bronzo al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 7.500
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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