Legge Ordinaria n. 428 del 13/05/1961 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1961 n. 133)
Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367 e 10 dicembre 1958, n. 1094.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                             PROMULGA -

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite  delle  aperture  di credito, di cui all'articolo 56 del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
e'  elevato  a  lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle
spese  di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da
distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10
dicembre 1958, n. 1094, nonche' per l'erogazione dei contributi e per
il  pagamento  delle spese di cui all'articolo 1, lettere a), b), c),
d),  e)  ed  f)  della  legge  27 novembre 1956, n. 1367, relativa al
potenziamento,  al  miglioramento  e  al  risanamento  del patrimonio
zootecnico.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 maggio 1961

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - RUMOR -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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