Legge Ordinaria n. 456 del 21/05/1961 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1961 n. 142)
Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  bancario  San  Paolo  di Torino, Istituto di credito di
diritto  pubblico  con  sede  in  Torino,  in  atto  facoltizzato  ad
esercitare  il  credito  fondiario  nelle  province in cui ha proprie
dipendenze,  e'  autorizzato  a  compiere nelle, province stesse, per
mezzo  della  propria  Sezione  "Credito fondiario", le operazioni di
credito  agrario  di miglioramento previste dall'articolo 3 del regio
decreto-legge  29  luglio  1927,  n.  1509,  convertito nella legge 5
luglio  1928, n. 1760, e successive modificazioni ed interazioni, con
le   modalita'   e   alle   condizioni  dettate  dallo  stesso  regio
decreto-legge  e  dal  relativo  regolamento  approvato  con  decreto
ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.
 

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