Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 527 del 13/06/1961 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1961 n. 166)
Modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari.
Modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, e' modificata come appresso: "se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia gia' stato dichiarato attuabile ed utile - tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria e delle esigenze dell'occupazione della manodopera - dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro cui devono essere compiute le opere di trasformazione". "Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste riesamina, su ricorso di chi vi ha interesse, i certificati rilasciati dagli Ispettorati compartimentali, a termini della presente lettera b), e decide con suo decreto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - RUMOR - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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