Legge Ordinaria n. 669 del 19/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1961 n. 190)
Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Province siciliane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  ciascuna  provincia  della  Sicilia  il provveditore agli studi
costituisce,  in  conformita'  delle  norme  vigenti  in  materia  di
concorsi  magistrali,  Commissioni  giudicatrici aventi il compito di
riesaminare i titoli a suo tempo prodotti:
    a)  dagli  insegnanti  che,  trovandosi nelle condizioni previste
dall'articolo  7, comma primo, n. 1, della legge 27 novembre 1954, n.
1170,  parteciparono  al concorso indetto con decreto assessoriale n.
206 del 18 gennaio 1956;
    b)  dagli  insegnanti  che,  trovandosi nelle condizioni previste
dall'articolo  7, comma primo, n. 2, della legge 27 novembre 1954, n.
1170,  parteciparono  al concorso indetto con decreto assessoriale 27
aprile 1957, n. 700, e superarono le relative prove di esame.
  Gli insegnanti di cui alla lettera a) del precedente comma, qualora
consegnano,  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione applicati nei
concorsi  svoltisi  nelle altre Province in attuazione della legge 27
novembre  1954,  n.  1170,  un  punteggio complessivo non inferiore a
105-175,  sono  assunti in ruolo entro il limite del 60 per cento dei
posti  istituiti  nel  ruolo in soprannumero, nonche' entro il limite
del  60  per  cento  dei  posti  resisi  vacanti  nello  stesso ruolo
all'inizio degli anni scolastici 1956.1.56-57, 1957-58 e 1958-59.
  Gli  insegnanti di cui alla lettera b) del precedente comma qualora
consegnano,  nella  votazione  complessiva risultante dalla somma del
punteggio  riportato  nelle  prove  di esame del concorso indetto con
decreto  assessoriale del 27 aprile 1957, n. 706, e del punteggio che
sara'  attribuito  per i titoli sulla base dei criteri di valutazione
applicati  nei  concorsi  svoltisi nelle altre Province in attuazione
della  legge  27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio non inferiore a
105-175,  sono  assunti in ruolo entro il limite del 40 per cento dei
posti  istituiti  nel  ruolo in soprannumero, nonche' entro il limite
del  40  per  cento  dei  posti  resisi  vacanti  nello  stesso ruolo
all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.
  Ai  fini  della determinazione degli aventi diritto alla assunzione
in  ruolo,  sono  compilate  distinte graduatorie per posti maschili,
femminili  e  misti;  nella graduatoria per posti misti sono iscritti
soltanto  i  maestri  e  le  maestre  non  compresi  nelle  altre due
graduatorie.
  Qualora i posti da conferire agli insegnanti di cui alle lettere a)
e  b)  del  primo  comma  non  siano  tutti  coperti, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170, articolo 8,
ultimo  comma e della legge 6 luglio 1956, n. 717, articolo 3, ultimo
comma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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